Italia: la Corte Costituzionale rinvia a febbraio 2027

20 Ottobre 2026

Leo Hartmann

https://www.hanf-magazin.com/recht/rechtslage-international/italien-verfassungsgericht-verschiebt-entscheidung-ueber-das-hanfbluetenverbot-auf/

Il settore della canapa in Italia dovrà attendere ancora per avere chiarezza. La Corte Costituzionale di Roma ha rinviato l’udienza sul divieto delle infiorescenze di canapa dal 21 ottobre 2026 al 9 febbraio 2027.

Il motivo è di natura procedurale: i giudici intendono esaminare congiuntamente tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali di Brindisi, Trani e Brescia.

Tre tribunali sollevano dubbi sull’articolo 18 del decreto sicurezza

Cosa comporta il rinvio per commercianti e produttori In parallelo, la questione è al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Divieto di infiorescenze di canapa in Italia: cosa ha rinviato la Corte Costituzionale

Oggetto del procedimento è l’articolo 18 del decreto-legge 48/2025 – noto come “decreto sicurezza” e reso definitivo dalla legge 80/2025 – che dal 2025 vieta l’importazione, la lavorazione, il possesso, la distribuzione e la vendita di infiorescenze di canapa. Il divieto si estende anche a estratti, resine e oli derivati da tali infiorescenze.

La norma si applica esplicitamente a prescindere dal fatto che il prodotto possa avere o meno effetti stupefacenti. Secondo quanto riferito dall’associazione di categoria Canapa Sativa Italia, la Corte ha informato per iscritto i difensori in merito al nuovo calendario. Il 25 gennaio 2027, la sezione del tribunale discuterà innanzitutto quali soggetti terzi siano ammessi a partecipare al procedimento.

L’udienza nel merito seguirà il 9 febbraio 2027.

Il termine per l’adesione al più recente procedimento avviato a Brescia rimane invariato: secondo i legali dell’associazione, tale termine è scaduto il 6 ottobre 2026.

GanjaFarmer Tre tribunali sollevano dubbi sull’articolo 18 del decreto sicurezza

Tutto ha avuto inizio con un giudice per le indagini preliminari a Brindisi.

Lì, alla fine del 2024, la Guardia di Finanza aveva sequestrato due camion che trasportavano canapa certificata proveniente dalla Bulgaria; la Procura intendeva procedere alla distruzione del carico.

Il giudice ha sospeso il procedimento, rimettendo la norma al vaglio della Corte costituzionale. A seguire, si è mosso il tribunale di Trani e, nel luglio 2026, quello di Brescia.

L’ordinanza di rimessione di quest’ultimo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 16 settembre. Le obiezioni sollevate sono analoghe. I tribunali mettono in dubbio l’effettiva sussistenza dell’urgenza richiesta per un decreto-legge. Contestano inoltre una violazione del principio di offensività, in base al quale una sanzione penale presuppone una condotta concretamente dannosa. Si aggiungono questioni relative alla proporzionalità, alla libertà d’impresa e al rapporto con il diritto europeo.

Non è dunque in discussione un singolo dettaglio, bensì l’impianto stesso del divieto. Cosa comporta il rinvio per commercianti e produttori Per le aziende, la situazione giuridica non muta nell’immediato. L’articolo 18 resta in vigore; pertanto, controlli e sequestri rimangono possibili.

Il presidente dell’associazione, Mattia Cusani, sottolinea tuttavia che le imprese possono continuare a far valere i propri diritti finché la norma non sarà confermata. Tale interpretazione trova sostegno nell’orientamento dei tribunali penali. Come abbiamo riferito ad agosto, la Corte di Cassazione italiana ha limitato il sequestro delle infiorescenze di canapa, richiedendo che venga dimostrato, caso per caso, un effettivo effetto stupefacente.

Da allora, i tribunali di diverse città – tra cui Latina, Velletri, Vicenza, Imperia e Ascoli Piceno – hanno disposto la restituzione della merce sequestrata. Per i giudici, un semplice test rapido non è stato considerato una prova sufficiente, specialmente in presenza di fatture, analisi di laboratorio e documentazione attestante l’origine del prodotto.

A nostro avviso, questo rinvio non fa altro che prolungare una situazione di incertezza.

Sebbene il divieto si riveli regolarmente inapplicabile nei singoli casi, esso continua a sussistere come una minaccia costante. Una tale condizione rende impossibile qualsiasi pianificazione aziendale; inoltre, quasi quattro mesi rappresentano un lasso di tempo considerevole per un prodotto agricolo deperibile.

Parallelamente, la questione è al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea. Roma non è l’unico scenario in cui si gioca questa partita.

Il Consiglio di Stato italiano ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito della causa C-716/25, un quesito cruciale: se un divieto nazionale sulle infiorescenze sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci per quanto riguarda la canapa industriale.

Ulteriori rinvii da parte del Consiglio di Stato riguardano il CBD di origine naturale destinato all’uso orale.

Una pronuncia da parte della Corte di Lussemburgo avrebbe ripercussioni che vanno ben oltre i confini italiani; essa risulterebbe rilevante anche per l’Austria, Paese in cui, finora, l’UE non ha ravvisato alcuna violazione del diritto comunitario in merito al divieto sulle infiorescenze.

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto europeo, in cui i tribunali nazionali stanno mettendo sempre più in discussione la classificazione della canapa industriale. In Irlanda, ad esempio, l’Alta Corte sta esaminando se la canapa industriale debba continuare a essere considerata una sostanza stupefacente. Di contro, la Grecia sta muovendosi nella direzione opposta, restringendo ulteriormente il mercato del CBD.

Finché non interverrà una decisione da Lussemburgo, il mercato interno delle infiorescenze di canapa rimarrà un mosaico di normative frammentate.