La sentenza che minaccia di ridefinire il futuro della canapa industriale e del CBD in Spagna

7 Settembre 2026

Soft Secrets Giugno – 2026

La recente sentenza 301/2026 emessa dalla Seconda Sezione della Corte Suprema è senza dubbio una delle sentenze più restrittive degli ultimi anni per il settore della canapa industriale e del CBD (cannabidiolo) in Spagna.

La sua rilevanza si estende a produttori, distributori, associazioni, rivenditori e consumatori che operano in un mercato che, nonostante la sua costante crescita, continua a svilupparsi all’interno di un quadro normativo caratterizzato da incertezza, interventi di polizia, sequestri di prodotti, avvio di procedimenti penali e, di conseguenza, assoluta insicurezza giuridica per tutti i soggetti coinvolti.

La sentenza, emessa nel ricorso n. 5328/2023, affronta una questione che ha generato intensi dibattiti giuridici, scientifici e normativi negli ultimi anni: la rilevanza penale di alcuni prodotti derivati ​​dalla cannabis con bassi livelli di THC e alti livelli di CBD.

L’aspetto preoccupante di questa sentenza risiede non solo nel suo esito, ma anche nel ragionamento che lo ha determinato. La Corte Suprema adotta un’interpretazione estensiva dell’articolo 368 del Codice Penale che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l’intero settore della canapa industriale in Spagna.

Ci troviamo di fronte a una risoluzione che, se dichiarata definitiva, modificherebbe profondamente la situazione giuridica di un mercato composto da centinaia di imprese, migliaia di lavoratori e un’attività economica che si svolge nell’ambito del mercato interno europeo.

Il caso giunto alla Corte Suprema

Il procedimento è scaturito dal sequestro di diversi prodotti spediti dalla Spagna alla Francia tramite una società di trasporti internazionali.

Tra i prodotti sequestrati figuravano: sigarette di canapa, fiori/cime, infusi e altri preparati commercializzati con marchi legati al settore del CBD. Le analisi effettuate hanno rilevato la presenza di cannabidiolo (CBD) e basse percentuali di THC nei vari campioni. Inizialmente, il Tribunale Penale n. 18 di Barcellona ha condannato l’imputato, con sentenza n. 40/2023 del 31 gennaio 2023, per reato contro la salute pubblica ai sensi dell’articolo 368 del Codice Penale, a un anno e due mesi di reclusione e a una multa di ottomila euro (€ 8.000).

La sentenza è stata impugnata e l’Onorevole Corte… Il Tribunale Provinciale di Barcellona ha successivamente ribaltato la sentenza, assolvendo l’imputato in quanto non era stata provata l’esistenza di una sostanza psicoattiva di rilevanza penale.

Tuttavia, il pubblico ministero ha impugnato l’assoluzione, sostenendo una violazione dell’articolo 849.1 della Legge di procedura penale (LECrim) a causa dell’errata applicazione dell’articolo 368.1 del Codice penale. Il caso è giunto alla Corte Suprema, che alla fine ha ribaltato la sentenza del Tribunale provinciale e ripristinato la condanna, come discusso in precedenza.

Il nuovo approccio adottato dalla Corte Suprema

L’importanza della sentenza risiede non solo nella pena inflitta all’imputato, ma anche nel ragionamento dottrinale sviluppato dalla Corte. Fino ad ora, gran parte del dibattito giuridico verteva sulla necessità di dimostrare un’effettiva capacità di produrre effetti psicoattivi rilevanti per poter considerare la sostanza rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 368 del Codice Penale.

La sentenza modifica sostanzialmente tale approccio, stabilendo che “la natura vegetale della sostanza, la cannabis; la presenza di THC accertata analiticamente; il superamento della dose psicoattiva minima stabilita dalla giurisprudenza sulla base di criteri scientifici; la presentazione dei prodotti in forme direttamente destinate alla distribuzione e al consumo da parte di terzi; e la finalità di scambio economico espressamente indicata nei fatti accertati ci consentono di affermare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato ai sensi dell’articolo 368 del Codice Penale e di accogliere l’eccezione sollevata dalla Procura”.

Per quanto riguarda il metodo analitico utilizzato per distinguere la cannabis psicoattiva da quella non psicoattiva, ovvero quello raccomandato dalle Nazioni Unite nel documento ST-NAR40 e impiegato da vari tribunali e corti provinciali in tutto il paese in questi procedimenti attraverso l’applicazione dell’indice di psicoattività, la Corte Suprema ritiene che una specifica formula o un metodo analitico utilizzato da laboratori o esperti per valutare la composizione chimica di una sostanza non possano essere automaticamente trasferiti in ambito giuridico.

Secondo la Corte, l’identificazione scientifica di un prodotto è una cosa, la valutazione giuridica della sua rilevanza penale è tutt’altra. Pertanto, la Corte sposta l’attenzione dell’analisi dalla mera capacità psicoattiva ad altri fattori quali la natura del prodotto, la sua presentazione commerciale, l’uso previsto per il consumo umano e la presenza di cannabinoidi controllati.

Il conflitto di questa risoluzione con le normative e la giurisprudenza europee

Forse l’aspetto più controverso della risoluzione risiede nel suo rapporto con, e nella sua evidente opposizione a, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Negli ultimi anni, la CGUE ha sviluppato una dottrina sempre più chiara in merito al CBD e ai prodotti derivati ​​dalla canapa industriale. Va notato che né i regolamenti europei né la CGUE limitano la vendita di fiori di canapa e derivati, stabilendo un limite dello 0,3%.

Questo limite è di natura amministrativa, per il controllo delle varietà certificate. Va inoltre sottolineato che tale limite è stato recepito nella legislazione spagnola e che i tribunali del nostro Paese, in particolare la Corte Suprema, hanno emesso diverse sentenze che lo stabiliscono come limite. A questo proposito, come sosteniamo, indicando con una sola cifra decimale e tenendo conto dei margini di errore dei laboratori ufficiali, il limite massimo, incluso, sarebbe dello 0,409% di THC.

La storica sentenza Kanavape ha segnato una svolta, affermando che il CBD (cannabidiolo) non può essere considerato una sostanza stupefacente quando, secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non ha effetti psicotropi. Successivamente, altre sentenze europee hanno rafforzato questo orientamento giurisprudenziale, insistendo sul fatto che qualsiasi restrizione nazionale debba basarsi su criteri scientifici oggettivi e rispettare i principi di necessità e proporzionalità.

Questa questione è particolarmente rilevante perché il diritto dell’Unione europea è parte integrante dell’ordinamento giuridico spagnolo e la sua interpretazione spetta in ultima analisi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Pertanto, quando un tribunale nazionale adotta un’interpretazione che può essere in contrasto con la dottrina europea, è inevitabile sollevare il dibattito sulla necessità di ricorrere ai meccanismi di cooperazione giudiziaria previsti dai Trattati.

È proprio in questo ambito che risiede uno dei principali punti di controversia giuridica, che si prevede continuerà a generare contenziosi nei prossimi anni.