Il governo degli EAU emana un decreto legge federale che regolamenta gli usi industriali e medici della canapa industriale

15 Gennaio 2026

https://www.wam.ae/en/article/bn9xtbw-uae-government-issues-federal-decree-law

DUBAI, — Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha emanato un decreto-legge federale che regolamenta gli usi industriali e medici della canapa industriale, creando un nuovo settore economico e aprendo la strada a un mercato promettente, allineato alle migliori pratiche internazionali a sostegno dello sviluppo economico sostenibile, consentendone l’utilizzo in diversi settori, tra cui: tessile, edilizia, carta e imballaggi, nonché nella produzione di prodotti medicali legalmente autorizzati.

Il decreto-legge vieta l’uso personale o ricreativo della canapa industriale. Ciò include l’importazione, la produzione o l’uso di prodotti a base di canapa industriale correlati a prodotti alimentari, integratori alimentari, prodotti veterinari e prodotti da fumo o qualsiasi altro prodotto specificato dalla decisione del Consiglio dei Ministri.

Il Decreto Legge vieta inoltre l’importazione, la fabbricazione o l’uso di prodotti cosmetici contenenti canapa industriale, ad eccezione di quelli contenenti oli estratti da semi o steli di canapa industriale e di qualsiasi altra eccezione stabilita con decisione del Consiglio dei Ministri, tenendo conto che qualsiasi composto che possa produrre, direttamente o indirettamente, un effetto narcotico o psicoattivo sarà soggetto alle disposizioni del presente Decreto Legge, alle leggi sui reati e sulle sanzioni, alle leggi sulla lotta agli stupefacenti e a qualsiasi altra legge correlata.

Tenuto conto degli usi legalmente vietati e criminalizzati della canapa industriale, le disposizioni del Decreto Legge si applicano a tutte le attività relative alla canapa industriale svolte all’interno degli Emirati Arabi Uniti, comprese le zone franche. Queste attività includono l’importazione e l’esportazione di semi di canapa industriale e la loro coltivazione in aree recintate, monitorate e protette, nonché il trasporto e lo smaltimento di semi e piantine, nonché la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione e il commercio di prodotti derivati ​​dalla canapa, come autorizzato dal Decreto Legge.

Il Decreto Legge conferisce a ciascun emirato l’autorità, nell’ambito della propria giurisdizione e in conformità con le normative locali, di vietare o limitare qualsiasi attività legata alla canapa industriale. In tali casi, si applicheranno le sanzioni previste dalle leggi in materia di reati penali, controllo degli stupefacenti e altre normative pertinenti.

Per la prima volta, il Decreto Legge consente l’uso della canapa industriale in prodotti medicinali contenenti composti di canapa o materie prime derivate dalla canapa, soggetti alla regolamentazione prevista dalla Legge sui Prodotti Medicinali, la Professione Farmaceutica e gli Stabilimenti Farmaceutici.

Il Decreto Legge impone l’ottenimento di una licenza dal Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell’Ambiente per importare ed esportare semi di canapa industriale, oltre al rispetto dei requisiti di autorizzazione delle autorità locali competenti. I requisiti chiave per ottenere la licenza includono che il richiedente deve essere un’azienda agricola autorizzata e che i semi devono provenire da varietà di canapa industriale approvate elencate nei regolamenti esecutivi della legge, e che i semi importati possono essere utilizzati per la coltivazione solo in aree designate dalle autorità locali e all’interno di appezzamenti autorizzati.

La coltivazione di canapa industriale è vietata senza una licenza rilasciata dal Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell’Ambiente e il rispetto dei requisiti di autorizzazione dell’autorità locale competente. Tra le condizioni fondamentali figura l’ottenimento dell’autorizzazione di sicurezza da parte di un comitato dell’Autorità Nazionale Antidroga.

I coltivatori autorizzati devono attenersi alle aree di coltivazione designate dalle autorità locali competenti, rispettare i terreni autorizzati e i limiti di produzione ed effettuare test periodici durante tutto il ciclo di produzione per garantire che i livelli di tetraidrocannabinolo (THC) non superino lo 0,3%. Qualsiasi superamento deve essere segnalato al Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell’Ambiente, all’autorità locale e all’Autorità Nazionale Antidroga per gli opportuni provvedimenti.

Il Decreto Legge regola l’assegnazione di zone designate per la coltivazione di canapa industriale da parte dell’autorità locale competente, che devono essere protette, recintate, monitorate e isolate dalle aree residenziali e da altre aree agricole. I lavoratori in queste zone devono ottenere l’autorizzazione di sicurezza. Deve inoltre essere chiaramente specificato che queste zone designate soddisfano i controlli e i requisiti di sicurezza stabiliti dal comitato dell’Autorità Nazionale Antidroga e qualsiasi ulteriore requisito stabilito dall’autorità locale competente. In ogni caso, la coltivazione in habitat naturali o aree protette è severamente vietata.

Il Decreto Legge regola lo smaltimento di semi e piantine di canapa industriale in base a contratti stipulati previa approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze e dell’autorità locale competente. Vieta lo smaltimento di semi e piantine a qualsiasi soggetto non autorizzato a svolgere le attività specificate nel presente Decreto Legge.

Il Decreto Legge vieta il trasporto di semi e piantine senza l’approvazione dell’autorità locale competente; e nei casi in cui il trasporto avvenga attraverso più di un Emirato, l’approvazione deve essere ottenuta da ciascuna autorità locale competente in ogni Emirato coinvolto.

La produzione di prodotti a base di canapa industriale è vietata senza l’ottenimento di una licenza dall’autorità locale competente, previa approvazione del Ministero dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate. I principali requisiti per ottenere la licenza includono: l’ottenimento di tutti i permessi necessari prima dell’inizio delle operazioni, la garanzia che i prodotti di canapa industriale da realizzare siano inclusi nell’elenco approvato di prodotti e usi e l’implementazione di un sistema di gestione della qualità accreditato e di un sistema di documentazione elettronica collegato al sistema di tracciabilità nazionale. Oltre a ciò, è necessario predisporre zone di stabilimento separate per la ricezione delle materie prime, la produzione, il confezionamento, lo stoccaggio, la gestione dei rifiuti e la spedizione, in conformità con gli standard tecnici.

Il decreto legge stabilisce obblighi per i produttori autorizzati di prodotti a base di canapa industriale, tra cui: astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale che possa aumentare la concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) oltre lo 0,3%; rispettare i controlli per la produzione di canapa industriale e l’elenco approvato di input consentiti per l’uso nella lavorazione e nella produzione, nonché gli standard tecnici relativi al controllo di qualità e sicurezza, e astenersi dal commercio di composti derivati ​​dalla canapa industriale con soggetti non autorizzati, oltre a condurre test periodici sulle materie prime e sui prodotti finiti per garantire che la concentrazione di THC non superi lo 0,3% e notificare all’autorità preposta al rilascio delle licenze e all’Autorità Nazionale Antidroga qualsiasi superamento di tale limite, in modo che possano essere adottate le misure necessarie.

L’importazione o l’esportazione di prodotti a base di canapa industriale richiede una licenza rilasciata dall’autorità locale competente responsabile del rilascio delle licenze commerciali, in conformità con i controlli previsti dalla legislazione locale vigente. È inoltre vietato importare o esportare qualsiasi spedizione di canapa industriale senza la previa approvazione del Ministero del Commercio Estero e senza aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dall’autorità locale competente, comprese le autorizzazioni di sicurezza.

I titolari di licenza sono tenuti, quando commercializzano prodotti contenenti composti di canapa industriale, a fornire etichette che indichino chiaramente le informazioni sul prodotto, tra cui: il simbolo della canapa industriale, il numero e la data di licenza, il contenuto e la concentrazione del composto utilizzato nel prodotto, le indicazioni e le controindicazioni d’uso e gli eventuali effetti nocivi.

Il Decreto Legge consente, con l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, l’uso di semi, piantine o prodotti di canapa industriale per la ricerca scientifica, soggetto a rigorosi controlli specificati nei regolamenti esecutivi del Decreto Legge, garantendo una supervisione completa e impedendo l’uso non autorizzato.

I richiedenti devono rispettare le condizioni di licenza e le leggi in vigore nel Paese, astenersi dal subappaltare le attività autorizzate a terzi ed evitare di fornire informazioni, dati o documenti falsi o fuorvianti all’autorità preposta al rilascio delle licenze, ad altre autorità competenti o alle forze dell’ordine. I richiedenti devono avere almeno (21) anni, essere in buona condotta, avere piena capacità giuridica, non essere stati condannati per un reato grave o per una pena restrittiva della libertà personale per un reato minore che implichi disonestà o abuso di fiducia, a meno che la loro capacità giuridica non sia stata ripristinata, e possedere tutte le autorizzazioni governative richieste. I titolari di licenza devono conservare registri dettagliati delle attività autorizzate per almeno cinque anni.

Il Decreto Legge impone l’istituzione di un Sistema Nazionale di Tracciamento per semi, piantine e prodotti di canapa industriale, con governance, fonti di dati e politiche di accesso definite da una decisione del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, il Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell’Ambiente creerà un registro elettronico unificato in cui saranno registrati tutti i dati e le informazioni relative ai titolari di licenza e alle loro attività. La decisione specificherà le autorità federali, locali e di altro tipo che avranno accesso al registro e i loro obblighi di inserimento e aggiornamento periodico dei dati.

Il Decreto Legge specifica il ruolo di supervisione delle autorità preposte al rilascio delle licenze e conferisce all’Autorità Nazionale Antidroga e alle autorità locali preposte all’applicazione della legge, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, il potere di monitorare e ispezionare le attività di coltivazione autorizzate, nonché i terreni e le piantine coltivate, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente Decreto Legge e delle decisioni emanate in attuazione.

Il Decreto Legge definisce sanzioni amministrative e procedure di ricorso e, fatte salve eventuali sanzioni più severe previste da altre leggi, impone sanzioni penali, tra cui la reclusione non inferiore a tre mesi e una multa non inferiore a 100.000 AED, per violazioni quali: uso improprio di canapa industriale al di fuori delle attività consentite, svolgimento di qualsiasi attività correlata alla canapa industriale senza licenza, smaltimento o trasferimento di semi, piantine o prodotti a soggetti non autorizzati, uso di canapa industriale in prodotti vietati per uso ricreativo o personale, coltivazione in quantità e aree superiori a quelle autorizzate o al di fuori delle zone approvate designate dall’autorità locale competente, e altre violazioni.

Sono previste sanzioni aggiuntive in caso di mancata esecuzione dei test periodici obbligatori, di inosservanza delle norme sul trasporto di semi e piantine di canapa industriale o di mancata collaborazione durante le indagini condotte dalle autorità competenti.