Droghe alla guida: cosa cambia davvero dopo la sentenza della Consulta

2 Febbraio 2026

REDAZIONE

Nel dibattito sulla “sicurezza stradale” una cosa è stata spesso rimossa: il diritto penale non può trasformarsi in una macchina automatica che punisce le persone per ciò che sono (o per una traccia biologica), invece che per ciò che fanno e per il pericolo reale che generano.

La Corte Costituzionale ha messo praticamente un punto fermo sull’articolo 187 del Codice della Strada, che disciplina la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Con la sentenza n. 10/2026, depositata il 29 gennaio 2026, i giudici hanno ristretto l’applicazione della riforma introdotta nel 2024, voluta dal ministro Matteo Salvini, che aveva eliminato dal testo il riferimento esplicito allo “stato di alterazione psico-fisica”e aveva introdotto la formula: è punito chiunque “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La Consulta non cancella la norma. Ne impone però una lettura restrittiva e costituzionalmente orientata. In sostanza, “dopo aver assunto” non significa “in qualunque momento successivo”: la punibilità riguarda solo la guida collocata entro un lasso temporale prossimo all’assunzione, tale da rendere ragionevole che le sostanze possano ancora influire sulla capacità di guida e aumentare in modo significativo il rischio per la sicurezza stradale.

Questo passaggio ha conseguenze molto concrete: non basta una “positività” qualunque, specie quando l’accertamento (per tempi e matrice biologica) può indicare consumi passati senza dire nulla sugli effetti attuali. La partita, da qui in avanti, sarà sulla qualità degli accertamenti, sulla loro prossimità temporale alla guida e sulla loro reale capacità di misurare ciò che conta: il rischio nel momento in cui si guida. Oltre che sull’interpretazione finale del giudice.

La decisione nasce dai dubbi sollevati nel 2025 da tre giudici per le indagini preliminari (Gip) di Macerata, Siena e Pordenone, che avevano contestato il rischio di trasformare la norma in un automatismo: punire chiunque risultasse positivo a un test antidroga, anche se l’assunzione fosse avvenuta ore o addirittura giorni prima e senza alcun effetto attuale sulla capacità di guida.

Il principio stabilito dalla Corte: non basta la positività

Secondo la Consulta, può essere punito penalmente solo chi guida dopo l’assunzione di droghe in condizioni tali da creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. Non è sufficiente risultare positivi: serve accertare che la qualità e la quantità della sostanza presente nei liquidi corporei sia generalmente idonea, secondo le conoscenze scientifiche attuali, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e quindi delle normali capacità di controllo del veicolo.

In altre parole, la Corte esclude che la norma possa colpire semplicemente lo status di “assuntore”, perché non può esistere reato senza offensività e senza pericolo reale per il bene giuridico tutelato, cioè la sicurezza stradale.

Prossimità temporale e quantità idonea

Il perimetro della punibilità viene legato a due elementi fondamentali:

  • la guida deve avvenire in un lasso temporale ragionevolmente vicino all’assunzione
  • nei liquidi corporei deve essere rilevata una concentrazione tale da poter produrre alterazione in un “assuntore medio”

Non è quindi richiesta la prova dell’alterazione effettiva in quel momento, ma occorre dimostrare che i livelli rilevati siano compatibili con una possibile compromissione delle capacità di guida e con un rischio superiore a quello normale della circolazione.

Nessuna tabella certa come per l’alcol

A differenza della guida in stato di ebbrezza, dove esistono soglie precise di alcolemia, per le sostanze stupefacenti non esistono parametri certi, soprattutto per il THC della cannabis. In tossicologia i limiti variano in base a moltissimi fattori, tra cui la tolleranza individuale.

Un esempio importante riguarda i pazienti che assumono cannabis terapeutica: anche con valori elevati nel sangue può essere dimostrata la non alterazione, perché l’assuefazione può ridurre gli effetti psicoattivi. Un caso simile ha portato a un’assoluzione a Torino, nonostante alte concentrazioni di THC.

Questo vale non solo per la cannabis, ma anche per tutte le altre sostanze.

Il ruolo decisivo della sintomatologia e degli accertamenti medici

Anche se la sentenza parla soprattutto di quantità, resta centrale la valutazione delle condizioni del conducente. L’avvocato Claudio Miglio sottolinea che, come accadeva prima della riforma, la sintomatologia rimane fondamentale.

Dal punto di vista difensivo, diventa cruciale che la persona fermata venga visitata in pronto soccorso, con referti chiari: se il medico annota che il paziente è “vigile e orientato”, ciò può indicare l’assenza di alterazione.

Nuove regole operative: più peso alla tossicologia forense

La sentenza rafforza anche il ruolo delle procedure tossicologico-forensi e delle analisi di conferma. La Corte valorizza matrici biologiche più affidabili, come:

sangue intero

fluido orale

riducendo invece il peso probatorio delle urine, che possono rilevare metaboliti residui legati a consumi lontani nel tempo.

La circolare ministeriale dell’11 aprile 2025 richiede infatti che gli screening siano confermati con tecniche analitiche di secondo livello, capaci di identificare e dosare le singole sostanze.

Effetti immediati su controlli e processi

La pronuncia avrà conseguenze dirette su:

controlli su strada

indagini e procedimenti in corso

processi basati solo su positività non quantificate

Le Forze dell’Ordine e l’Autorità giudiziaria dovranno raccogliere elementi sulla recente assunzione e su quantità compatibili con effetti attivi. È prevedibile un aumento delle consulenze tossicologico-forensi nei procedimenti pendenti.

Un equilibrio tra sicurezza e Costituzione

La Corte non annulla la scelta del legislatore di anticipare la soglia di tutela, ma ne limita l’estensione per evitare che il reato diventi una punizione automatica e sproporzionata. La “tolleranza zero” non può trasformarsi in un meccanismo cieco: la risposta penale deve restare collegata a una condotta che espone concretamente a un rischio ulteriore.

Restano aperte questioni interpretative importanti, come la definizione di “assuntore medio” e la determinazione della prossimità temporale. Sullo sfondo rimane possibile un intervento legislativo futuro per chiarire meglio i criteri indicati dalla Corte.