Decreto Sicurezza 2026: stretta sulla lieve entità e nuovo volto della repressione sugli stupefacenti

28 Aprile 2026

REDAZIONE

Il nuovo “decreto sicurezza” approvato il 24 aprile 2026 segna un ulteriore giro di vite nella politica penale italiana, soprattutto in materia di stupefacenti. Non si tratta di un intervento circoscritto, ma di un provvedimento ampio e stratificato: nato con 33 articoli, è cresciuto fino a 38 durante l’iter parlamentare, assumendo i contorni di un vero e proprio contenitore normativo che tocca sicurezza urbana, immigrazione, poteri delle forze dell’ordine e, in modo significativo, il sistema repressivo legato alla droga.

Il decreto sicurezza: struttura, obiettivi e portata

Il nuovo decreto sicurezza approvato dal Parlamento si presenta come uno di quei provvedimenti “vecchia scuola”, ampi e trasversali, costruiti per intervenire su più fronti contemporaneamente. Non una legge chirurgica, dunque, ma un impianto articolato che riflette una precisa visione politica: rafforzare il controllo dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Fin dalla sua impostazione, il testo chiarisce le direttrici principali dell’intervento. Quattro, in particolare, sono gli assi portanti:

  • il contrasto ai reati legati ad armi e strumenti offensivi

  • la gestione della sicurezza urbana e delle manifestazioni pubbliche

  • nuove regole per l’attività investigativa, soprattutto nei casi di cause di giustificazione

  • il rafforzamento organizzativo delle forze di polizia e del Ministero dell’Interno, insieme a interventi su immigrazione e protezione internazionale

Durante il percorso parlamentare, il decreto si è progressivamente ampliato, segno di un intervento politico che ha assorbito esigenze diverse, spesso anche eterogenee. Il risultato finale è un testo che non si limita a introdurre nuove norme, ma ridefinisce equilibri già esistenti tra repressione penale, prevenzione e gestione amministrativa.

In questo quadro, le misure sugli stupefacenti — e in particolare la stretta sulla “lieve entità” — non sono un elemento isolato, ma parte di una strategia più ampia. L’idea di fondo è chiara: ridurre gli spazi di discrezionalità e rendere più incisiva la risposta sanzionatoria, anche nei confronti di fenomeni considerati minori.

È una scelta che richiama un’impostazione tradizionale della sicurezza, dove la legge interviene in modo deciso per ristabilire ordine e controllo. Ma, come spesso accade con provvedimenti così estesi, sarà l’applicazione concreta — nei tribunali, nelle città, nelle carceri — a determinarne il vero impatto.

Un cambio di rotta sulla “lieve entità”

Il punto più delicato riguarda la modifica alla disciplina dello spaccio di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Storicamente, questa norma è stata introdotta per distinguere le condotte marginali — piccoli spacciatori, spesso legati a contesti di fragilità sociale o consumo personale — dai traffici organizzati. In altre parole, un tentativo di mantenere una certa proporzione tra reato e pena.

Con il nuovo decreto, però, questa distinzione rischia di diventare molto più difficile da applicare.

L’emendamento approvato stabilisce infatti che non può essere considerato di lieve entità un fatto quando la condotta appare continuativa o abituale, oppure quando vi è un minimo di organizzazione nei mezzi utilizzati. Tradotto: anche attività di piccolo spaccio, se ripetute nel tempo, potrebbero automaticamente uscire dal perimetro della “lieve entità” e rientrare nel regime più severo.

L’articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. Si specifica, inoltre, che il fatto non è definibile di lieve entità qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.

Il nodo giuridico: meno discrezionalità per i giudici

Uno degli aspetti più controversi è proprio questo automatismo. In passato, la qualificazione del reato dipendeva da una valutazione complessiva: quantità, modalità, contesto, ruolo dell’imputato. Ora, criteri come “abitualità” e “continuità” rischiano di funzionare come una scorciatoia normativa che limita il margine di interpretazione del giudice.

Questo cambio di impostazione entra in tensione con un orientamento consolidato, rafforzato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 90/2025), che aveva ribadito come lo spaccio lieve dovesse essere trattato come una fattispecie a ridotta offensività, meritevole di strumenti alternativi alla detenzione, come la messa alla prova.

Effetti concreti: più carcere, stessa efficacia?

Sul piano pratico, le conseguenze potrebbero essere rilevanti. Restringere l’accesso alla lieve entità significa:

  • pene più alte per un numero maggiore di persone

  • minori possibilità di percorsi alternativi al carcere

  • aumento del carico sul sistema penitenziario

E qui si apre un tema ben noto: il sovraffollamento carcerario. Già oggi le carceri italiane operano oltre la capienza, e una stretta su reati minori rischia di aggravare una situazione strutturalmente fragile.

Ma c’è anche un’altra domanda, meno tecnica e più politica: questo tipo di intervento colpisce davvero il cuore del traffico di droga? Oppure finisce per concentrarsi su quella fascia bassa e marginale che il sistema, da sempre, fatica a distinguere e gestire?

Una linea più repressiva

Il decreto si inserisce chiaramente in una linea di maggiore rigidità. Non è un caso che tra gli obiettivi dichiarati ci sia il rafforzamento del contrasto allo spaccio e, più in generale, un approccio più severo alla sicurezza pubblica.

Tuttavia, la scelta di restringere la “lieve entità” sembra andare nella direzione opposta rispetto a una tendenza — presente in diversi ordinamenti europei — che cerca di differenziare maggiormente tra consumo, microspaccio e criminalità organizzata.

Tradizione e futuro: il bivio della politica sulle droghe

Da un lato, c’è una visione tradizionale della legge penale: ordine, deterrenza, fermezza. Dall’altro, una prospettiva più moderna che punta su proporzionalità, prevenzione e reinserimento.

Il nuovo decreto sicurezza sceglie chiaramente il primo approccio. Resta da capire se, nel lungo periodo, questa strategia riuscirà davvero a incidere sui fenomeni più gravi o se finirà, come già accaduto in passato, per colpire soprattutto l’anello più debole della catena.

Perché nella storia della legislazione sugli stupefacenti — in Italia e non solo — una cosa si è vista più volte: irrigidire le norme è facile. Trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e giustizia, molto meno.

Art. 5.

Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

1. All’articolo 73, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

DOWNLOAD DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026 , n. 23