La canapa non diventa droga per decreto

8 Agosto 2026

Redazione

https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/la-canapa-non-diventa-droga-per-decreto/

La Cassazione frena gli automatismi del decreto Sicurezza: senza una concreta efficacia drogante non c’è reato e le infiorescenze non possono essere confiscate soltanto perché vietate.

Il governo può vietare le infiorescenze di canapa, ma non può trasformare per decreto una sostanza priva di efficacia psicotropa in una droga. È il principio che emerge dalle motivazioni della sentenza n. 25539 del 2026 della Quarta sezione penale della Corte di cassazione, rese pubbliche da Canapa Sativa Italia. La decisione riguarda il ricorso della titolare della di una ditta di Modena, contro il mancato dissequestro di prodotti a base di canapa. Nel dicembre 2025 erano stati sequestrati diversi quantitativi di infiorescenze e derivati, nell’ambito di un procedimento per violazione dell’articolo 73 del Testo unico sulle droghe.

La consulenza tecnica disposta dalla Procura aveva però accertato che tutto il materiale analizzato conteneva una quantità di principio attivo insufficiente ad assicurare una concreta efficacia drogante. Su 73 reperti, 29 superavano lo 0,5 per cento di THC, ma il consulente aveva chiarito che il dato percentuale, da solo, non era decisivo. Anche assumendo come riferimento dosi di 25 o 10 milligrammi di THC, sarebbe stato necessario utilizzare quantità di prodotto superiori a quelle normalmente contenute in una sigaretta.

Il Tribunale del riesame di Modena aveva quindi riconosciuto il venir meno del fumus del reato, proprio per assenza di offensività concreta. Nonostante ciò, aveva negato la restituzione dei prodotti, sostenendo che il nuovo articolo 18 del decreto Sicurezza li avesse trasformati in beni intrinsecamente illeciti, res extra commercium, da confiscare comunque.

È questa contraddizione a essere censurata dalla Cassazione: non si può affermare contemporaneamente che una sostanza non ha efficacia drogante, che il reato non sussiste e che quella stessa sostanza deve essere confiscata come oggetto illecito.

Il divieto non crea automaticamente un reato

L’articolo 18 del decreto-legge 48 del 2025, convertito nella legge 80, ha escluso le infiorescenze dalla disciplina della canapa industriale, vietandone importazione, lavorazione, cessione, commercio, trasporto e consegna e richiamando le sanzioni del Testo unico sugli stupefacenti.

Ma il richiamo all’articolo 73 non cancella il principio costituzionale di offensività. La Cassazione riprende quanto già affermato dalle Sezioni unite nel 2019: la commercializzazione dei derivati della Cannabis sativa può integrare un reato, «salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa».

Non basta quindi che un prodotto appartenga botanicamente alla cannabis, contenga una determinata percentuale di THC o sia compreso fra quelli vietati. Per applicare le pene previste per gli stupefacenti deve essere dimostrata la sua effettiva capacità di produrre effetti psicotropi.

Come osserva Canapa Sativa Italia, la sentenza impedisce che il richiamo alle sanzioni del Testo unico diventi una presunzione assoluta di pericolosità, capace di trasformare automaticamente ogni infiorescenza in droga.

Senza reato non c’è confisca

La parte più importante della decisione riguarda il sequestro. Secondo la Corte, il divieto di restituzione non opera automaticamente: la confisca obbligatoria presuppone comunque l’esistenza di una fattispecie criminosa.

La Cassazione lo afferma in modo netto: «non può opporsi il divieto di restituzione della sostanza stupefacente e al contempo affermarsi che tale sostanza non ha efficacia drogante». In assenza di un fatto penalmente rilevante, qualificare i prodotti come confiscabili resta privo di fondamento giuridico.

L’onere della prova grava inoltre sull’accusa. È il pubblico ministero a dover dimostrare la capacità drogante del materiale sequestrato. Il solo dato percentuale sul THC non basta se non viene collegato alla quantità concretamente utilizzabile e all’idoneità del prodotto a provocare effetti psicotropi.

La Corte non ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 né affermato una generale libertà di vendita delle infiorescenze. Ha annullato l’ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Modena, che dovrà verificare l’effettiva assenza di efficacia drogante dei reperti e chiarire quale norma potrebbe eventualmente giustificarne ancora il sequestro. La stessa Cassazione invita alla prudenza, ricordando che diversi campioni presentavano un THC superiore allo 0,5 per cento. Non dispone dunque direttamente la restituzione, ma impone al giudice di abbandonare ogni automatismo. Resta però un passaggio politico e giuridico importante. Il decreto Sicurezza ha cercato di cancellare la distinzione tra prodotti droganti e non droganti, colpendo l’intera filiera della canapa industriale. La Cassazione ricorda che il diritto penale non può ridursi a un’etichetta ideologica: prima di sequestrare, confiscare e punire come droga, bisogna dimostrare che di droga si tratti davvero.

Canapa Sativa Italia nel commentare la decisione della Cassazione ha ringrazia l’avvocato Lorenzo Simonetti, difensore della ricorrente, “per avere portato davanti alla Corte di Cassazione una questione decisiva per l’intera filiera della canapa industriale. Il suo ricorso – continua l’associazione di settore – ha imposto alla Suprema Corte di affrontare una contraddizione che non poteva più essere ignorata: non si può riconoscere che una sostanza è priva di efficacia drogante e, nello stesso momento, trattarla come automaticamente illecita, pericolosa e confiscabile. Il risultato restituisce centralità al fatto concreto, alla prova scientifica e al principio di offensività. È una tutela – conclude CSI – non soltanto per imprese e consumatori, ma anche per il sistema della giustizia, troppo spesso costretto a impiegare risorse per accertare che prodotti non droganti non sono sostanze stupefacenti concretamente offensive.